Dal momento che i diritti umani appartengono evidentemente al novero dei diritti soggettivi, è ragionevole ricercare la loro origine nell’ambito della nascita del concetto di diritti soggettivi.
Il termine diritto soggettivo è utilizzato quando una persona rivendica delle pretese richiamandosi a norme giuridiche e attraverso l’impiego di termini come ius. Ius, diritto, cioè regolazione oggettiva dei rapporti. A differenza del diritto umano, il diritto naturale rappresenta un ordinamento universalmente valido, che non viene intaccato da accidentalità spaziale o temporale. Questo non vuol dire, però, che ove manchi un discorso relativo ai diritti soggettivi sia anche sconosciuto il pensiero della dignità umana.
La parola ius, tuttavia, non è stata impiegata in primo luogo con tali connotazioni. Il discorso relativo allo ius come diritto soggettivo emerge nel contesto della generale tendenza del XII secolo all’individualizzazione, in un tempo in cui, in seguito al cambiamento sociale, le pretese di diritto cominciavano a divenire problematiche. Attraverso le parole del giurista tedesco Gottfried Achenwall il termine diritto soggettivo fa la sua comparsa: dopo aver distinto le azioni moralmente impossibili da quelle moralmente possibili, egli stabilisce una capacità fisica dell’uomo fin quando non va contro nessuna legge morale. Qui la parola ius viene intesa in senso soggettivo e come caratteristica della personalità.
Sulla scorta di una tendenza del XII secolo alla soggettivizzazione, libertà e partecipazione alla proprietà comune si trasformano in una pretesa naturale. Ciò implica uno spostamento dell’obbligo imposto ai ricchi di fare l’elemosina in direzione di un diritto naturale dei poveri nei confronti del surplus dei ricchi. Un servo della gleba che viene liberato non possiede una nuova libertà, ma ri-ottiene quella libertà che gli era stata temporaneamente privata per mezzo del diritto positivo. Queste concezioni relative a un diritto alla libertà spettante a ogni uomo in quanto uomo conducono ai diritti umani come sono intesi oggi.
Nel diritto soggettivo avviene da subito la duplice interpretazione di una pretesa a qualcosa, concessa attraverso qualche ordinamento, e di una autorizzazione potenzialmente valida contro il diritto positivo, ad assicurarsi vita e libertà. Uno dei primi che prova a separare diritti soggettivi e diritto oggettivo, impiegando il termine ius per i diritti soggettivi e lex per il diritto oggettivo, è il filosofo Marsilio da Padova. Egli definisce ius un determinato tipo di legge e lex un qualsiasi atto, capacità, "habitus" umano in cui qualcosa viene utilizzato, acquisito e conservato in accordo col diritto nel senso proprio del termine.
















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